Osservatorio Regioni
a cura di Roberto Saini
La legge-quadro sui parchi della Valle d'Aosta
Anche la Regione Valle d'Aosta, con legge regionale 30 luglio 1991, n. 30, si è dotata di una propria normativa specifica in materia di aree protette. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo in una Regione che, va ricordato, ha già sul proprio territorio un Parco Nazionale quale quello del Gran Paradiso, è destinata ad ospitare un Parco Internazionale, quello del Monte Bianco, ed ha già istituito il Parco regionale del Mont Avic.
La nuova legge-quadro regionale si colloca tra le varie normative esistenti ricalcando gli schemi legislativi di altre Regioni, con qualche elemento di novità. In primo luogo, tra le finalità, si evidenziano in modo preminente gli obiettivi di crescita socio-economica che sono ritenuti di grande importanza e rilievo.
Nella classificazione delle aree protette poi ritroviamo un numero ridotto di aree, in termini di qualità potenziale e tipologici; in particolare sono riconosciuti i parchi naturali, le riserve naturali e le riserve integrali, con una distinzione di gradualità di vincolo tra queste due riserve; nel testo della legge ritroviamo poi anche zone di preparco, ovviamente connesse alla presenza di un parco.
Al fine di formare il quadro territoriale delle aree protette la legge regionale valdostana prevede che soggetti diversi possano avanzare proposte di istituzione alla Regione tramite l 'Assessorato all ' agricoltura, foreste e ambiente naturale: la Regione deve sentire il parere di un Comitato Regionale, composto in modo eterogeneo da Sindaci, pescatori, cacciatori, agricoltori e da rappresentanti delle Associazioni ambientaliste che si trovano in minoranza nell'ambito del consesso.
La Giunta Regionale, tenuto conto delle proposte e del parere del Comitato, formula un piano dei parchi (nel quale pare non vengano contemplate le riserve) che deve essere sottoposto a consultazione delle popolazioni locali prima di essere portato all ' esame del Consiglio Regionale; al di là di ogni valutazione in merito ai passaggi procedurali, che soltanto la storia potrà dimostrare più o meno efficaci, deve essere sottolineato come, anche in Valle d'Aosta, un piano regionale generale divenga lo strumento essenziale per avviare una seria politica dei parchi, così come già avviene in altre realtà regionali. Ancora è importante rilevare come per le aree inserite nel Piano scattino immediate norme di salvaguardia tendenti a non modificare le condizioni ambientali fino all'entrata in vigore del piano di gestione del parco.
L'istituzione dei parchi e dei loro eventuali preparchi avviene mediante legge, e la gestione è affidata ad Enti di diritto pubblico il cui Presidente è espressione regionale. Il Consiglio dell'Ente ha una forte rappresentanza di funzionari regionali nel suo seno oltre a rappresentanti dei Comuni, dei proprietari e degli ambientalisti che paiono però essere in minoranza rispetto ai rappresentanti di struttura. E' comunque prevista la figura del Direttore e apposito personale.
Tra i compiti dell'Ente vi è anche quello di redigere un piano del parco di tipo territoriale, affidando la sua predisposizione ad esperti in materia di pianificazione territoriale ambientale e naturalistica: i piani sono adottati dagli Enti di gestione ed approvati dalla Regione, secondo uno schema procedurale che ritroviamo tale e quale nella legge-quadro nazionale all'esame del Parlamento. A seguito dell'approvazione del piano le concessioni e le autorizzazioni sono comunque di competenza degli Enti territoriali che detengono il potere di rilascio, fatte salve le eventuali osservazione dell'Ente parco.
Per i parchi istituiti sono previsti interventi speciali, in termini economici, da parte della
Regione, con particolare riferimento alle opere di valorizzazione ambientale; tali incentivi sono comunque estesi ai parchi nazionali esistenti o che saranno istituiti e ciò costituisce, senza dubbio, un elemento molto positivo della normativa. Oltre agli incentivi sono previsti anche indennizzi per i danni effettivi e documentabili arrecati dai vincoli imposti dal parco.
Per quanto concerne le riserve, sia naturali che integrali, esse sono proposte, individuate ed istituite direttamente dalla Regione sentiti i Comuni ed i proprietari, i quali ultimi debbono essere favorevoli all'intervento per almeno i 2/ 3 della rappresentanza in termini di superficie. Di fronte a particolari necessità ambientali, peraltro, l'istituzione può essere coattiva. Per le riserve non è prevista una particolare gestione, ma il coordinamento tecnico è affidato alla struttura regionale.
La vigilanza delle aree protette è affidata al Corpo Forestale dello Stato (altra analogia con la legge-quadro nazionale), ma può essere espletata anche da appositi guardiaparco previsti in pianta organica: questa norma è applicabile sia ai parchi, sia alle riserve naturali, così come quelle relativa ai beni acquistati nell'ambito della gestione delle aree protette, e perciò anche dagli Enti di gestione, che divengono demanio regionale in uso gratuito all'Ente (evidentemente anche la Regione può provvedere all'acquisto diretto di beni).
La nuova normativa valdostana, nel suo complesso, non può che essere valutata positivamente in quanto viene a collocarsi in un quadro legislativo regionale sempre più completo e che va, ogni giorno, rafforzandosi, divenendo elemento fondamentale del più complesso quadro nazionale che, anche alla luce della legge 142/90, deve essere sempre più articolato e coordinato.
In merito alla sua attuazione ed ai risultati che conseguirà soltanto la storia potrà chiarirci la reale portata della normativa. |