Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 10 - NOVEMBRE 1993


NOTIZIE PARLAMENTO
a cura di Piero Antonelli

I riassetti ministeriai

Il Parlamento alla riapertura autunnale sarà impegnato, oltre che nel consueto lavoro di approvazione della manovra finanziaria del Governo, nella conversione di una serie di decreti legge adottati dall'esecutivo nel mese di agosto. Tra i provvedimenti di urgenza che saranno oggetto di esame parlamentare assumono rilievo particolare quelli adottati a seguito dell'abrogazione delle norme legislative intervenuta con il referendum del 18 aprile.
Dapprima, infatti, attraverso una serie di decreti del Presidente della Repubblica (vedi D P.R. n. 175/93; 176/93; 177/93) gli effetti abrogativi causati dal referendum sono stati sospesi per 60 giorni al fine di permettere al Parlamento sia di disciplinare i rapporti e le situazioni che risultavano sospesi per effetto della pronuncia abrogatrice, sia per consentire allo stesso di definire una complessiva riforma della materia.
Di conseguenza alla scadenza del termine il Governo ha adottato alcuni decreti legge proprio al fine di regolamentare la materia e coprire il vuoto legislativo causato dalla pronuncia popolare; sono stati così emanati il D.L. 4 agosto 1993, n. 272 "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali"; il D L. 4 agosto 1993, n. 273 "Riordinamento delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" e, infine, il D.L. 4 agosto 1993, n. 274 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale' .
Tralasciando il decreto legge riguardante il settore turistico, per quanto concerne invece quello inerente le competenze del soppresso Ministero dell'Agricoltura (D.L. 272/ 93), occorre rilevare che il Governo ha provveduto, mediante l art. 1, al trasferimento delle funzioni alle Regioni e, con l'art. 2, alla contemporanea istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali attribuendogli, tra gli altri, i seguenti compiti (residuali?) la cura delle relazioni internazionali e la partecipazione alla redazione di accordi internazionali, nonché le attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell ltalia all'elaborazione delle politiche comunitarie; la predisposizione di atti e lo svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari; la definizione delle poli-tiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento, raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati; gli interventi di esclusivo interesse nazionale; la fissazione di standard, norme tecniche, marchi e denominazioni tipiche di origine.
Il criterio adottato dal Governo per il riparto delle competenze tra Ministero e Regioni pone, nelle modalità così come evidenziate dal D L. 272/93, una serie di problemi sia di carattere giuridico che di fattibilità amministrativa, che sono stati ritenuti sufficienti da alcune Regioni per proporre ricorso di legittimità presso la Corte costituzionale.
Dubbi ulteriori si pongono anche rispetto al trasferimento al neo Ministero delle funzioni in materia di pesca marittima, già di competenza del Ministero della Marina Mercantile, così come forti perplessità presentano gli artt. 3 e 4 (organizzazione del Ministero e riordino degli enti vigenti; norme in materia di personale e transitorie), in relazione all'obiettivo di snellire e funzionalizzare la macchina amministrativa centrale.
Pertanto, se l'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso una nuova disciplina di settore è quello che tutte le funzioni amministrative debbono essere esercitate dalle Regioni, tranne quelle di programmazione, di coordinamento e di rappresentanza unitaria degli interessi italiani presso la Comunità Europea, è "irragionevole il mantenimento a livello nazionale del Corpo forestale, la cui regionalizzazione è strettamente funzionale alla gestione delle foreste ed alla tutela dell ambiente di stretta competenza regionale, anche alla luce delle positive esperienze delle Regioni a Statuto speciale".
Merita, infine, una notazione la norma istitutiva, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali con compiti di determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché di individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria e internazionale, ed inoltre di individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.
L'altro decreto legge (n.274/93), che merita in questa sede di essere brevemente illustrato, è quello riguardante la riorganizzazione dei controlli ambientali sottratti alla competenza delle USL a seguito della scelta referendaria. Il Governo nell'occasione, coerentemente ed in attuazione di quanto previsto nella legge di riforma delle autonomie locali (art. 14 L. 142/90), ha individuato nella Provincia l'ente titolare delle funzioni di controllo ambientale attribuendo ad essa le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell ambiente, prima di competenza delle Unità sanitarie locali, ed avvalendosi per l'esercizio dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle USL.
Sotto altro aspetto il ruolo legislativo, programmatorio e di coordinamento delle Regioni è salvaguardato dal fatto che spetta alle leggi regionali stabilire i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle Province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle USL già adibite allo scopo, prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche, nonché provvedendo al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie.
E' data, inoltre, la possibilità alle Regioni di individuare le strutture tecnico-scientifiche (Agenzie regionali?), di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. Il decreto legge 274/93 oltre a riorganizzare la materia dei controlli ambientali prevede, anche, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), la quale svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'Ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
L'Agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, è organizzata mediante regolamento adottato su proposta del Ministero dell'Ambiente ed è finanziata attraverso un contributo statale che ammonta per il 1994 a 5.250 miliardi ed a 9.650 miliardi a decorrere dal 1995.