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Insediato il Comitato Stato - Regioni
La legge-quadro nazionale sulle aree protette prevede, in diverse sue parti, forme collaborative tra Stato e Regioni e la diretta partecipazione regionale ad alcune procedure di programmazione e di pianificazione delle risorse e del territorio.
Tra gli istituti di maggior rilievo che vede coinvolte direttamente le Regioni vi è il Comitato per le aree naturali protette previste dall'articolo 3 della legge 394/91, Comitato paritetico che è composto, oltre che dal Ministro dell'Ambiente, che lo presiede, dai Ministri dell'Agricoltura (in attesa di capire quale effetti produrrà l'esito referendario che ha abolito il relativo Ministero), della Marina Mercantile, per i Beni culturali e ambientali, dei Lavori pubblici e dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e da sei Presidenti o Assessori delegati di Regioni o Province autonome. Per parte regionale il Comitato attualmente in carica vede rappresentate le Regioni Piemonte con funzioni di coordinamento delle Regioni, Valle d'Aosta, Veneto, Abruzzo e Basilicata e la Provincia autonoma di Trento. Dopo alcuni tentativi di riunire il Comitato, tentativi che hanno avuto luogo quando era ancora Ministro Ripa di Meana, e dopo una prima riunione sollecitamente convocata dal Ministro Spini ma di fatto resa nulla dalla mancanza del numero legale, finalmente il 7 settembre scorso si è svolta la prima riunione valida del Comitato. Sulla sua composizione vi è comunque da rilevare che, nonostante sia previsto dalla legge che i Ministri possano delegare sottosegretari, la difficoltà di mettere intorno ad un tavolo i rappresentanti del Governo e quelli delle Regioni si è rivelata, di fatto, elemento che ha rallentato i lavori del Comitato.
In merito alle funzioni attribuite a questo organismo è opportuno ricordare il ruolo fondamentale che esso svolge rispetto ad alcuni adempimenti previsti dalla legge-quadro: infatti il Comitato fornisce gli indirizzi per la predisposizione della Carta della natura, strumento cardine per la pianificazione generale delle aree protette, integra la classificazione delle aree protette stesse, adotta i programmi per i parchi e le riserve di rilievo nazionale ed internazionale, approva l elenco ufficiale delle aree protette, definisce, mediante i programmi triennali, il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario .
Questo quadro di competenze è sufficiente a rendere chiaro il ruolo centrale del Comitato e, di conseguenza, a sottolineare l'importanza che lo stesso abbia possibilità di un regolare funzionamento.
Le Regioni nel loro insieme - e pertanto anche quelle che non fanno parte del Comitato, ma che sono comunque sempre chiamate a parteciparvi con voto consultivo qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino direttamente il loro territorio debbono dunque comprendere che questa sede è per loro estremamente importante se vogliono concretamente portare avanti una politica dei parchi e delle riserve naturali. Per garantire comunque una partecipazione allargata e significativa si sono ripetutamente svolte riunioni e tenuti incontri tra i rappresentanti regionali, che hanno consentito di preparare adeguatamente e preventivamente gli incontri a livello nazionale.
Tra gli adempimenti di maggiore importanza e rilievo che il Comitato deve assolvere vi è, come abbiamo visto, il riparto dei finanziamenti previsti dalla legge 394/91: per gli anni 1992-93 i fondi disponibili ammontano a 170 miliardi, di cui 85 da destinare alle aree protette nazionali e 85 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le aree protette regionali. Deve essere ricordato che, comunque, la legge-quadro consente il finanziamento esclusivamente delle aree iscritte nell'elenco ufficiale delle aree protette, elenco per il quale il Comitato, nella seduta del 7 settembre, ha previsto, quali parametri necessari per potervi accedere, l'esistenza di un provvedimento formale di istituzione dell'area protetta, l'esistenza di un soggetto gestore e la presenza di un bilancio. Pertanto i destinatari dei finanziamenti potranno essere i soli parchi o riserve naturali che si trovino nelle condizioni descritte. Il riparto a favore delle Regioni avverrà, dopo avere predisposto l'elenco ufficiale delle aree protette, secondo criteri oggettivi di valutazione riferiti a: superficie delle aree tutelate rapportate alle superfici delle Regioni ed alla popolazione delle stesse, numero delle aree e capacità di spesa dimostrata dalle Regioni nel corso dell'esercizio finanziario 1992. E altresì previsto un bonus" di 700 milioni per ogni Regione o Provincia autonoma, utilizzabile per le aree protette esistenti. Su tali criteri si potrebbe obiettare che non sono stati tenuti in conto i parchi e le riserve in corso di costituzione, ma sul punto si può anche ribattere che il finanziamento statale non può e non deve essere ritenuta l'unica fonte economica per sostenere la politica regionale delle aree protette. Le Regioni, per parte loro, debbono dimostrare attenzione a tale politica attraverso una partecipazione finanziaria diretta; questa partecipazione, se rimarranno invariati i criteri di riparto stabiliti anche per gli anni a venire, sarà comunque premiata con una maggior quota di finanziamento statale in considerazione del fatto che la capacità di spesa regionale è considerata parametro fondamentale.
Se il Ministero dell'Ambiente, tramite la Segreteria tecnica ed il Servizio conservazione della natura, saprà rispondere sollecitamente all'attività del Comitato - che ci si augura possa funzionare a regime in breve termine - la politica dei parchi e delle riserve naturali potrà compiere finalmente quel salto di qualità atteso da anni non soltanto dal mondo ambientalista. |