La indicazione geografica tipica «Veneto», accompagnata o meno da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono ai requisiti indicati dal disciplinare di produzione.
La indicazione geografica tipica «Veneto», è riservata ai seguenti vini:
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni per le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, nella regione Veneto, di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all'allegato 1 del disciplinare di produzione.